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Derecho internacional
Israele - Palestina: il positivismo come variabile esplicativa
Il conflitto Israele-Palestina letto dal positivismo giuridico: perché il diritto internazionale è stato incapace di fermare le violazioni dei diritti umani a Gaza.
https://conciencia-democratica.vercel.app/articulos/israel-palestina-positivismo-como-variable-explicativa?lang=itDi Victor José Almenar Zamora6 giugno 20268 min di lettura
Abstract
Il presente lavoro analizza il conflitto tra Israele e Palestina dalla prospettiva del positivismo giuridico, con lo scopo di spiegare l'inefficacia del diritto internazionale di fronte alle ripetute violazioni dei diritti umani commesse durante l'offensiva israeliana a Gaza. Partendo dalle teorie di Hans Kelsen e H. Hart, si esamina come la struttura decentralizzata del sistema internazionale, basata sulla validità formale delle norme e sull'assenza di un potere coercitivo globale, abbia permesso agli Stati potenti di agire impunemente sotto la tutela della sovranità e della legalità formale. Lo studio sostiene che il positivismo, separando il diritto dalla morale e riducendolo a un insieme di regole riconosciute dagli Stati, spiega la paralisi dell'ordine giuridico internazionale di fronte a conflitti in cui prevalgono interessi politici e strategici. In questo senso, il caso palestinese costituisce una prova empirica della crisi del paradigma positivista come meccanismo di comprensione giuridica che possa servire alla costruzione di un quadro internazionale risolutivo.
Introduzione
Il 14 settembre 2025 ruotava nei titoli delle notizie il caos scatenato nella tappa ciclistica al suo passaggio per Madrid, un gruppo di manifestanti si aggiungeva a una già ampia e estesa ondata di proteste contro la partecipazione della squadra ciclistica Israel-Premier; tuttavia le loro richieste avevano poco a che fare con lo sport, protestavano con bandiere palestinesi e gli slogan che gridavano erano chiari: "STOP GENOCIDIO". Il 7 ottobre 2023 Israele subì uno dei più gravi atti di terrorismo da parte del gruppo terroristico Hamas sul suo territorio; la risposta da parte di Israele non tardò ad arrivare, l'8 ottobre lo Stato israeliano dichiarò lo stato di guerra sulla Striscia di Gaza e con esso l'inizio di un conflitto bellico che richiederà due anni per risolversi, lasciando al centro una Striscia di Gaza distrutta, una popolazione sfollata e un conflitto irrisolto.
Le ferite del conflitto, tuttavia, si estenderebbero oltre i confini di un Oriente prossimo sempre inconcluso; rapidamente sorgerà in gran parte della sfera internazionale occidentale un movimento critico sull'azione israeliana, definendola contraria alle norme del diritto internazionale, preoccupato per la situazione e i diritti dei gazatiani all'interno di un conflitto bellico che non tarderà a essere definito genocidio. Dalle rivendicazioni politiche non tardaranno a emergere le rivendicazioni formali da parte di diversi organismi internazionali come la Corte Internazionale di Giustizia o le Nazioni Unite, che metteranno sotto pressione Israele per prevenire le accuse di atti di genocidio contro il popolo palestinese e garantire l'ingresso di forniture di base nella Striscia di Gaza, sottolineando che la fame non può essere uno strumento di guerra. La rilevanza del conflitto ha assunto a questo punto una visione più ampia: perché il diritto internazionale è stato incapace di garantire giustizia o rispetto normativo di fronte alle azioni di Israele in Palestina?
Positivismo Giuridico e Diritto Internazionale
Analizzare il conflitto dall'ipotesi proposta necessita di una sezione a sé stante che serva a chiarire qual è la prospettiva positivista del diritto e quali sono le sue conseguenze sulla sfera del diritto internazionale. La visione positivista riduce il diritto alla tecnica che di per sé non ha fine né valore (Bobbio, 1993, p. 174), che serve a conseguire una condotta sociale desiderata tramite la coercizione (Kelsen, 1999, p. 19); una forma di comprenderlo sarebbe attraverso la differenza che presenta il diritto rispetto alla convenzione, questa sarebbe la probabilità di coercizione inesistente nella seconda, mentre nel diritto esisterebbe un corpo di individui capaci di punire la trasgressione della norma. Da questa prospettiva lo Stato acquisisce una preponderanza assoluta, essendo l'unico ente politico dotato della reale capacità di coercizione attraverso l'uso della "Violenza Legittima" (Weber, 1993, p. 28); è in questo punto che gli autori positivisti sfuggono al "dovere di essere" del diritto mediante una metodologia puramente empirista.
Tuttavia la visione positivista ha cercato di giustificare metodologicamente l'esistenza del diritto internazionale all'interno di un quadro teorico che nei suoi inizi ruotava attorno alla centralità dello Stato; ciò è stato cercato attraverso la concezione gerarchica delle norme per le quali alcune hanno validità sulla base della validità conferita da una norma superiore (Kelsen, 1999, p. 112). In questo modo si potrebbe comprendere la sopravvivenza del diritto internazionale, nel seguente modo: la sovranità statale è garantita dalle norme di riconoscimento internazionale; sono poi gli Stati sovrani che articolano la loro sovranità grazie al diritto internazionale.
Un'altra forma di comprendere il diritto internazionale è un'approssimazione più sociologica che tuttavia restituisce una certa centralità allo Stato; questa è l'accettazione generalizzata delle norme in cui gli Stati si associano liberamente tra loro, e solo in questa misura si trovano coinvolti come attori di vigilanza delle norme a cui essi stessi sono implicati (H.L.A Hart, 1963).
Tuttavia entrambe le visioni sono affette da un certo idealismo e solo attraverso le loro critiche possiamo comprendere l'ipotesi proposta applicata al caso del Conflitto tra Israele e Palestina. Da un lato la prima premessa presenta un eccessivo formalismo; la gerarchizzazione del diritto internazionale o del diritto in generale come un sistema chiuso si allontana dalla realtà giuridica internazionale che presenta un quadro disordinato, non gerarchico e frammentato, come può essere: il diritto umanitario, il diritto commerciale, il diritto ambientale, ecc. Dall'altro lato, la stessa visione del diritto come accettazione volontaria riduce la visione del diritto internazionale a una mera questione di ideologia politica (Urueña-Sánchez, Mario I., 2017).
Ripercussioni nel Conflitto
L'analisi delle azioni dello Stato di Israele nella Striscia di Gaza dalla prospettiva del positivismo giuridico permette di comprendere le cause strutturali dell'inefficacia del diritto internazionale di fronte a situazioni di violazione sistematica dei diritti umani. Come si segnala nella sezione precedente, la concezione positivista, sia nella sua parte formalista di Kelsen che in quella sociologica di Hart, concepisce il diritto come un sistema autonomo di norme, la cui validità dipende esclusivamente dal suo riconoscimento formale da parte dei soggetti giuridici coinvolti. Questa comprensione del diritto, staccata da considerazioni morali, ha configurato le basi dell'ordine giuridico internazionale contemporaneo e spiega in gran parte la sua inefficacia di fronte a conflitti in cui intervengono potenze supportate politica o militarmente da altri Stati.
Dal punto di vista di H. Kelsen, il diritto internazionale si fonda su una struttura gerarchica di norme che derivano dalla validità di una norma fondamentale superiore. Tuttavia, l'applicazione pratica di questa teoria incontra serie limitazioni in contesti come il conflitto di Gaza, dove l'esistenza di un potere statale con capacità di coercizione assoluta all'interno del proprio territorio sfida qualsiasi tentativo di coercizione esterna. Israele, sotto la protezione della sua sovranità e nel suo diritto alla autodifesa, ha giustificato le sue operazioni militari come misure legittime di fronte al terrorismo, mentre il diritto internazionale, privo di meccanismi coercitivi reali, sembra ridursi a una mera espressione formale.
Dal punto di vista di Hart, il problema può essere interpretato in termini di inesistenza di una vera "regola di autorecognition" nel sistema internazionale. Secondo Hart, il diritto esiste nella misura in cui una comunità lo accetta e applica i meccanismi di vigilanza. Tuttavia, il diritto internazionale manca di tale accettazione universale; la sua validità dipende dalla pratica e dal consenso degli Stati. Nel conflitto di Gaza, la divergenza di interpretazioni tra diversi attori globali, alcuni che qualificano le azioni israeliane come genocidio e altri come legittima difesa, mette in evidenza l'assenza di una "regola di autorecognition" condivisa che consenta di applicare in modo oggettivo le norme internazionali del diritto.
In questo modo il positivismo giuridico, lontano dal offrire una risposta normativa al conflitto, permette di comprendere il suo fallimento strutturale: il diritto internazionale non dispone di un organo sovrano capace di imporre coercizione né di una comunità internazionale omogenea che accetti una stessa regola di riconoscimento. La forza normativa del sistema dipende dal potere politico e dall'accettazione selettiva da parte degli Stati delle stesse norme. Questa selettività spiega perché le risoluzioni delle Nazioni Unite o della Corte Internazionale di Giustizia possono condannare le azioni di Israele, ma non riuscirebbero a modificarle.
Conclusione
In questo senso, l'azione di Israele in Palestina costituisce un caso paradigmatico di positivismo strumentale in cui il diritto viene utilizzato come giustificazione formale di azioni politiche. Israele ha invocato il suo diritto alla difesa riconosciuto dalla Carta delle Nazioni Unite, per legittimare operazioni militari che sono state catalogate come sproporzionate o contrarie al diritto internazionale umanitario. Questo uso strategico del quadro normativo dimostra che il positivismo, scollegando il diritto dalla morale, offre allo Stato un margine di discrezionalità che può tradursi in pratiche violatrici supportate dalla legalità formale.
La reazione internazionale di fronte a queste azioni ha evidenziato i limiti del sistema. Sebbene numerose risoluzioni abbiano richiesto il cessate‑fire, il rispetto dei diritti umani e l'accesso umanitario a Gaza, l'adempimento di tali misure dipende dalla volontà degli Stati membri del Consiglio di Sicurezza, dove i veto incrociati delle grandi potenze impediscono qualsiasi azione coercitiva. Il positivismo giuridico, in questo contesto, si dimostra incapace di garantire la giustizia, poiché riconosce solo la validità formale delle norme, senza mettere in discussione le strutture di potere che ne determinano l'efficacia.
In definitiva, il conflitto tra Israele e Palestina rivela una tensione irrisolta tra la legalità e la legittimità del diritto internazionale. Dal punto di vista positivista, Israele agisce all'interno di un sistema che, sebbene formalmente condanni i suoi eccessi, non possiede la forza politica per imporre limiti. La conseguenza è un ordine internazionale in cui la norma esiste, ma la sua vigenza dipende dal potere, e dove la giustizia diventa più un'aspirazione che una realtà. Questo apre il dibattito sulla struttura del sistema internazionale attuale così come sulle vie che si dimostrano efficaci per la risoluzione dei conflitti globali in futuro.
Riferimenti
- Bobbio, N. (1993). El positivismo jurídico. Debate.
- Hart, H. L. A. (1963). The Concept of Law. Oxford University Press.
- Kelsen, H. (1999). Teoría pura del derecho. Eudeba.
- Weber, M. (1993). Economía y sociedad: esbozo de sociología comprensiva (J. Winckelmann & J. Medina Echavarría, Eds.; J. Medina Echavarría, Trans.). Fondo de Cultura Económica.
- Urueña-Sánchez, Mario Iván. (2017). El positivismo de Kelsen y Hart en el derecho internacional contemporáneo: una mirada crítica. International Law, Revista Colombiana de Derecho Internacional, 31, 193-220. https://doi.org/10.11144/Javeriana.il15-31.pkhd
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